Sez. 1, Sentenza n. 2766 del 23/07/1969 (Rv. 342487 - 01)
CONTRATTI IN GENERE - CONDIZIONI GENERALI DEL CONTRATTO PREDISPOSTE DA UNO DEI CONTRAENTI - NECESSITA DI SPECIFICA APPROVAZIONE PER ISCRITTO - IN GENERE - CONTRATTO PER RELATIONEM PERFECTAM - ESCLUSIONE.*
CONTRATTI IN GENERE - CONDIZIONI GENERALI DEL CONTRATTO PREDISPOSTE DA UNO DEI CONTRAENTI - NECESSITA DI SPECIFICA APPROVAZIONE PER ISCRITTO - IN GENERE - CONTRATTO PER RELATIONEM PERFECTAM - ESCLUSIONE.*
Il contratto per relationem perfectam si distingue da quello per adesione, perche implica una manifestazione di volonta di entrambe le parti nella scelta del negozio di riferimento e nell'approvazione della clausola che dispone il rinvio, e non una mera adesione di una parte allo schema contrattuale predisposto dall'altra parte pertanto il capoverso dell'art. 1341 cod.civ. non ha ragione di essere applicato ad esso. (V. 470-68, massima n. 331507 3404-59 3167-57).*
Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 1341 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)