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Sez. 1, Sentenza n. 2766 del 23/07/1969 (Rv. 342487 - 01)

CONTRATTI IN GENERE - CONDIZIONI GENERALI DEL CONTRATTO PREDISPOSTE DA UNO DEI CONTRAENTI - NECESSITA DI SPECIFICA APPROVAZIONE PER ISCRITTO - IN GENERE - CONTRATTO PER RELATIONEM PERFECTAM - ESCLUSIONE.*
Stato
decisa il 1969-07-23
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/342487-01

CONTRATTI IN GENERE - CONDIZIONI GENERALI DEL CONTRATTO PREDISPOSTE DA UNO DEI CONTRAENTI - NECESSITA DI SPECIFICA APPROVAZIONE PER ISCRITTO - IN GENERE - CONTRATTO PER RELATIONEM PERFECTAM - ESCLUSIONE.*

Il contratto per relationem perfectam si distingue da quello per adesione, perche implica una manifestazione di volonta di entrambe le parti nella scelta del negozio di riferimento e nell'approvazione della clausola che dispone il rinvio, e non una mera adesione di una parte allo schema contrattuale predisposto dall'altra parte pertanto il capoverso dell'art. 1341 cod.civ. non ha ragione di essere applicato ad esso. (V. 470-68, massima n. 331507 3404-59 3167-57).*

Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 1341 CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)