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Sez. 1, Sentenza n. 3404 del 21/12/1962 (Rv. 255006 - 01)

IMPRESA E IMPRENDITORE - LIBRI E SCRITTURE CONTABILI - PROVA - EFFICACIA PROBATORIA - TRA IMPRENDITORI E NON IMPRENDITORI - BILANCIO DI SOCIETA PER AZIONI - PROVA DEI DEBITI DELLA SOCIETA.*
Stato
decisa il 1962-12-21
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/255006-01

IMPRESA E IMPRENDITORE - LIBRI E SCRITTURE CONTABILI - PROVA - EFFICACIA PROBATORIA - TRA IMPRENDITORI E NON IMPRENDITORI - BILANCIO DI SOCIETA PER AZIONI - PROVA DEI DEBITI DELLA SOCIETA.*

Il bilancio di una societa per azioni, una volta approvato regolarmente nelle forme di legge, puo costituire utile prova di obbligazioni sociali, alla pari di ogni altra annotazione contenuta nei libri e nelle scritture contabili delle imprese soggette a registrazione, ai sensi dell'art 2709 cod civ, e cio tanto piu quando le partite segnate in bilancio, come debito verso i terzi, si trovino poi anche ripetute nell'anno successivo, nel libro mastro della societa. Le dette annotazioni contabili possono, tuttavia, essere liberamente valutate dal giudice, nell'insieme delle prove risultanti dagli Atti, ed ammettono la prova contraria ed il relativo apprezzamento sfugge al Sindacato della Corte di Cassazione, se motivato sufficientemente e senza errori di logica o di diritto. (V 3297/39).*

Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 2423, Cod. Civ. art. 2709

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)