Sez. 3, Sentenza n. 9284 del 15/12/1987 (Rv. 456465 - 01)
IMPRESA - LIBRI E SCRITTURE CONTABILI - EFFICACIA PROBATORIA - IN GENERE - PROVA CONTRARIA - AMMISSIBILITÀ - LIBERA VALUTAZIONE DELLE ANNOTAZIONI CONTABILI DA PARTE DEL GIUDICE DI MERITO - INCENSURABILITÀ IN CASSAZIONE.*
IMPRESA - LIBRI E SCRITTURE CONTABILI - EFFICACIA PROBATORIA - IN GENERE - PROVA CONTRARIA - AMMISSIBILITÀ - LIBERA VALUTAZIONE DELLE ANNOTAZIONI CONTABILI DA PARTE DEL GIUDICE DI MERITO - INCENSURABILITÀ IN CASSAZIONE.*
Poiché le scritture contabili di cui all'art. 2214 cod. civ. fanno piena prova contro l'imprenditore, ai sensi dell'art. 2709 cod. civ., solo per quanto in esse figura, la mancata annotazione di una operazione o di un bene in tali documenti non può costituire prova dell'inesistenza dell'operazione o del bene, tenuto conto che le annotazioni contabili possono essere liberamente valutate dal giudice, nell'insieme delle prove risultanti dagli Atti, ammettendo la prova contraria, ed il relativo apprezzamento sfugge al Sindacato di legittimità, se motivato sufficientemente e senza errori giuridici. (V 3262/71, mass n 354710; (V 3404/62, mass n 255006).*
Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 2214, Cod. Civ. art. 2423, Cod. Civ. art. 2709
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)