diritto.io

Sez. 3, Sentenza n. 10378 del 17/07/2002 (Rv. 555853 - 01)

CREDITO - CREDITO MOBILIARE E INDUSTRIALE - ENTE FINANZIARIO INTERBANCARIO | Creditore di socio di cooperativa di edilizia economica e popolare - Azione surrogatoria intesa ad ottenere sentenza sostitutiva del contratto non concluso dal proprio debitore per l'acquisto della proprietà dell'alloggio - Esperibilità - Esclusione - Fondamento.
Stato
decisa il 2002-07-17
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/555853-01

CREDITO - CREDITO MOBILIARE E INDUSTRIALE - ENTE FINANZIARIO INTERBANCARIO

Il creditore del socio di una cooperativa di edilizia economica e popolare non può agire con azione surrogatoria intesa ad ottenere, previo accertamento del diritto del socio - debitore al trasferimento della proprietà dell'alloggio, sentenza costitutiva del contratto di compravendita non concluso, atteso che la proprietà di un alloggio di edilizia economica e popolare si acquista, a norma dell'art. 229 R.D. n. 1165 del 1938, non con una compravendita, ma con la stipulazione del contratto di mutuo, ossia con un negozio prevedente l'assunzione di obbligazioni da parte del socio e non comportante un acquisto suscettibile di essere trasformato direttamente in garanzia patrimoniale.

Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 2900, Regio Decr. 28/04/1938 num. 1165 art. 229

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)