diritto.io

Sez. 3, Sentenza n. 1867 del 18/02/2000 (Rv. 534090 - 01)

RESPONSABILITÀ PATRIMONIALE - CONSERVAZIONE DELLA GARANZIA PATRIMONIALE - SURROGATORIA - CONDIZIONI E PRESUPPOSTI - INERZIA DEL DEBITORE | Mancanza - Improponibilità dell'azione - Ingerenza del creditore nella particolare sistemazione data dal debitore ai propri interessi - Ricorso ad altri rimedi - Azione revocatoria e opposizione di terzo.
Stato
decisa il 2000-02-18
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/534090-01

RESPONSABILITÀ PATRIMONIALE - CONSERVAZIONE DELLA GARANZIA PATRIMONIALE - SURROGATORIA - CONDIZIONI E PRESUPPOSTI - INERZIA DEL DEBITORE

L'azione surrogatoria è lo strumento che la legge appresta al creditore per evitare gli effetti che possano derivare alle sue ragioni dall'inerzia del creditore che ometta di esercitare le opportune azioni dirette ad incrementare il suo patrimonio, riducendo così la garanzia che esso rappresenta in favore dei creditori. la detta azione, conferendo al creditore la legittimazione all'esercizio di un diritto altrui, realizza un'interferenza di natura eccezionale nella sfera giuridica del debitore onde, pur essendo nel campo patrimoniale un'azione di carattere generale, esclusa solo per i diritti che non consentono sostituzioni nel loro esercizio, può tuttavia essere proposta solo nei casi ed alle condizioni previsti dalla legge. Ne discende che, qualora il debitore non sia piu inerte, per essersi attivato dopo esserlo stato, o tale non possa essere comunque considerato, per aver posto in essere comportamenti idonei e sufficienti a far ritenere utilmente espressa la sua volontà in ordine alla gestione del rapporto, viene a mancare il presupposto perché a lui possa sostituirsi il creditore, il quale non puo pretendere di sindacare le modalità con cui il debitore abbia ritenuto di gestire la propria situazione giuridica nell'ambito del rapporto né contestare le scelte e l'idoneità delle manifestazioni di volontà da questi poste in essere a produrre gli effetti riconosciuti dall'ordinamento, soccorrendo all'uopo altri strumenti di tutela, e, cioe, nel concorso dei relativi requisiti, l'azione revocatoria ovvero l'opposizione di terzo.

Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 2900, Cod. Civ. art. 2901, Cod. Proc. Civ. art. 404 CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)