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Sez. 2, Sentenza n. 6100 del 01/06/1993 (Rv. 482607 - 01)

Comunione dei diritti reali - Condominio negli edifici - Regolamento di condominio - Limiti (rispetto delle proprietà esclusive) | Divieto di destinare i locali di proprietà esclusiva a determinata attività - Clausola del regolamento di condominio - Approvazione all'unanimità - Necessità - Opponibilità nei confronti degli aventi causa - Condizioni.
Stato
decisa il 1993-06-01
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/482607-01

Comunione dei diritti reali - Condominio negli edifici - Regolamento di condominio - Limiti (rispetto delle proprietà esclusive)

La clausola del regolamento di condominio di un edificio che impone il divieto di destinare i locali di proprietà esclusiva dei singoli condomini a determinate attività, ritenute incompatibili con l'interesse comune (nella specie, divieto di destinare gli appartamenti a gabinetto odontotecnico), traducendosi in una limitazione delle facoltà inerenti al diritto di proprietà dei singoli condomini, deve essere approvata all'unanimità e per avere efficacia nei confronti degli aventi causa a titolo particolare dei condomini deve essere trascritta nei registri immobiliari oppure essere menzionata ed accettata espressamente nei singoli atti d'acquisto.

Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 1138, Cod. Civ. art. 2643

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)