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Sez. 1, Sentenza n. 1461 del 21/05/1973 (Rv. 364193 - 01)

URBANISTICA - MODI DI ATTUAZIONE DELLA DISCIPLINA URBANISTICA - PIANI REGOLATORI COMUNALI - PIANI REGOLATORI GENERALI - FORMAZIONE ED APPROVAZIONE - MODIFICAZIONE DEL PIANO IN SEDE DI APPROVAZIONE - ILLEGITTIMITA DELL'APPROVAZIONE - PIANO REGOLATORE DI PESCARA - DPR 2 MAGGIO 1959 - ILLEGITTIMITA - CONSEGUENZE - INEFFICACIA DEL PIANO REGOLATORE.*
Stato
decisa il 1973-05-21
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/364193-01

URBANISTICA - MODI DI ATTUAZIONE DELLA DISCIPLINA URBANISTICA - PIANI REGOLATORI COMUNALI - PIANI REGOLATORI GENERALI - FORMAZIONE ED APPROVAZIONE - MODIFICAZIONE DEL PIANO IN SEDE DI APPROVAZIONE - ILLEGITTIMITA DELL'APPROVAZIONE - PIANO REGOLATORE DI PESCARA - DPR 2 MAGGIO 1959 - ILLEGITTIMITA - CONSEGUENZE - INEFFICACIA DEL PIANO REGOLATORE.*

Non e legittimo e va pertanto disapplicato dal giudice l'atto di approvazione di un piano regolatore con la quale l'autorita approvante, violando l'autonomia del comune con l'arrogarsi un potere che non le spetta, modifichi in punti sostanziali il piano medesimo. Siffatta illegittimita vizia il decreto presidenziale 2 maggio 1959, relativo al piano regolatore che, deliberato dal comune di Pescara nel 1957, deve dunque considerarsi, in Mancanza di legittima approvazione privo in toto di giuridica efficacia. (V 2523/72, mass n 360020).*

Riferimenti normativi: Legge 20/03/1865 num. 2248 all. E art. 5 CORTE COST., Legge 20/03/1865 num. 2248 all. E art. 4 CORTE COST., Legge 17/08/1942 num. 1150 art. 10, DM 02/05/1959

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)