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Sez. 2, Sentenza n. 2523 del 24/07/1972 (Rv. 360020 - 01)

URBANISTICA - DISCIPLINA URBANISTICA - DELL'ATTIVITA COSTRUTTIVA EDILIZIA - REGOLAMENTI EDILIZI COMUNALI - APPROVAZIONE - APPROVAZIONE MINISTERIALE CON SOSTITUZIONI E MODIFICHE - VALORE - DELIBERAZIONE DA PARTE DEGLI ORGANI DEL COMUNE DELLE MODIFICHE E SOSTITUZIONE - NECESSITA - MANCANZA - ENTRATA IN VIGORE DEL REGOLAMENTO - ESCLUSIONE.*
Stato
decisa il 1972-07-24
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/360020-01

URBANISTICA - DISCIPLINA URBANISTICA - DELL'ATTIVITA COSTRUTTIVA EDILIZIA - REGOLAMENTI EDILIZI COMUNALI - APPROVAZIONE - APPROVAZIONE MINISTERIALE CON SOSTITUZIONI E MODIFICHE - VALORE - DELIBERAZIONE DA PARTE DEGLI ORGANI DEL COMUNE DELLE MODIFICHE E SOSTITUZIONE - NECESSITA - MANCANZA - ENTRATA IN VIGORE DEL REGOLAMENTO - ESCLUSIONE.*

L'approvazione con soppressioni e modifiche di un regolamento edilizio (nella specie, quello del 29 dicembre 1956 del comune di laigueglia) da parte del ministero dei lavori pubblici equivale ad una approvazione condizionata, come tale inefficace e priva di valore definitivo fino a quando gli elementi modificativi condizionanti, e cioe le soppressioni e le aggiunte non siano state deliberate nuovamente dagli organi comunali in esplicazione della Competenza, cui, in vista del suo carattere e del suo valore costitutivo, non puo sovrapporsi l'opera correttiva della superiore autorita amministrativa di controllo, a differenza di quanto puo avvenire per la disciplina dei piani regolatori. Pertanto, le modificazioni imposte dall'organo governativo di tutela possono ritenersi operanti solo attraverso un atto deliberativo del comune adottato nelle stesse forme ed attraverso lo stesso iter prescritto per l'emanazione del regolamento edilizio oggetto di rettifica. Consegue che la mancata adozione delle prescritte modificazioni ed aggiunte con regolare e nuova deliberazione da parte del comune rende incompleto il procedimento amministrativo di formazione del regolamento edilizio, impedendone la sua entrata in vigore appunto per la mancata attuazione della condizione necessaria per la sua efficacia ed obbligatorieta.*

Riferimenti normativi: Legge 17/08/1942 num. 1150 art. 36 CORTE COST., Regol. Locale 20/12/1956, Cod. Civ. art. 871

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)