Sez. 1, Sentenza n. 11058 del 02/03/2010 Cc. (dep. 23/03/2010) Rv. 246790 - 01
MISURE CAUTELARI - PERSONALI - DISPOSIZIONI GENERALI - CONDIZIONI DI APPLICABILITÀ - GRAVI INDIZI DI COLPEVOLEZZA | Chiamata in reità - Elementi di conferma - Riscontri estrinseci individualizzanti - Necessità.
MISURE CAUTELARI - PERSONALI - DISPOSIZIONI GENERALI - CONDIZIONI DI APPLICABILITÀ - GRAVI INDIZI DI COLPEVOLEZZA
Le dichiarazioni rese dal coindagato o coimputato del medesimo reato, o da persona indagata o imputata in un procedimento connesso o collegato, possono costituire grave indizio di colpevolezza, ai sensi dell'art. 273, commi primo e primo bis, cod. proc. pen., soltanto se, oltre ad essere intrinsecamente attendibili, siano sorrette da riscontri estrinseci individualizzanti, così da assumere idoneità dimostrativa in ordine all'attribuzione del fatto-reato al soggetto destinatario della misura, fermo restando che la relativa valutazione, avvenendo nel contesto incidentale del procedimento "de libertate" e, quindi, allo stato degli atti, deve essere orientata ad acquisire non la certezza, ma la elevata probabilità di colpevolezza del chiamato.
Riferimenti normativi: Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 192 CORTE COST., Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 273 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)