Sez. L, Sentenza n. 488 del 13/01/2009 (Rv. 606373 - 01)
LAVORO - LAVORO SUBORDINATO - COSTITUZIONE DEL RAPPORTO - ASSUNZIONE - COLLOCAMENTO AL LAVORO - CIECHI, INVALIDI E MUTILATI - ASSUNZIONE OBBLIGATORIA | Richiesta di avviamento da parte del datore di lavoro - Presupposto di legittimità dell'avviamento stesso - Provvedimento dell'ufficio provinciale del lavoro - Effetti - Diritto soggettivo del lavoratore protetto all'assunzione - Obbligo del datore di lavoro di procedere alla costituzione del rapporto - Determinazione degli elementi essenziali del contratto da stipulare - Necessità - Inadempimento - Conseguenze - Risarcimento dei danni.
LAVORO - LAVORO SUBORDINATO - COSTITUZIONE DEL RAPPORTO - ASSUNZIONE - COLLOCAMENTO AL LAVORO - CIECHI, INVALIDI E MUTILATI - ASSUNZIONE OBBLIGATORIA
In materia di collocamento obbligatorio ai sensi della legge 2 aprile 1968, n. 482 (applicabile "ratione temporis" alla fattispecie dedotta in giudizio), la richiesta all'ufficio provinciale del lavoro rivolta dal datore di lavoro, tenuto all'obbligo di assunzione del personale protetto in relazione ai limiti dimensionali della sua impresa, costituisce l'indefettibile presupposto di legittimità del provvedimento di avviamento da parte dell'ufficio provinciale medesimo, da cui deriva il diritto soggettivo del lavoratore al posto di lavoro e l'obbligo del datore di lavoro di assumerlo, ma non anche la costituzione del rapporto tra le parti, la cui nascita richiede necessariamente l'intervento della volontà delle parti ai fini della concreta specificazione del suo contenuto in ordine ad elementi essenziali quali la qualifica, la retribuzione e l'eventuale periodo di prova. Ne consegue che, ove l'obbligo del datore di lavoro rimanga inadempiuto, il lavoratore ha solo diritto ad ottenere l'integrale risarcimento dei danni.
Riferimenti normativi: Legge 02/04/1968 num. 482 CORTE COST., Cod. Civ. art. 1218
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)