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Sez. L, Sentenza n. 4915 del 03/03/2014 (Rv. 629899 - 01)

LAVORO - LAVORO SUBORDINATO - COSTITUZIONE DEL RAPPORTO - ASSUNZIONE - COLLOCAMENTO AL LAVORO - IN GENERE | Procedure selettive ex art. 16 della legge n. 56 del 1987 - Effetti - Obbligo di stipulare il contratto di lavoro - Esecuzione in forma specifica ex art. 2932 cod. civ. - Ammissibilità - Condizioni - Limiti - Fattispecie.
Stato
decisa il 2014-03-03
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/629899-01

LAVORO - LAVORO SUBORDINATO - COSTITUZIONE DEL RAPPORTO - ASSUNZIONE - COLLOCAMENTO AL LAVORO - IN GENERE

All'esito di procedure selettive ex art. 16 della legge 28 febbraio 1987, n. 56, la costituzione del rapporto di lavoro, pur obbligatoria, non è automatica, richiedendo necessariamente l'intervento della volontà delle parti ai fini della concreta specificazione del suo contenuto in ordine ad elementi essenziali quali la retribuzione, le mansioni e la qualifica; ne deriva che, ove l'obbligo del datore di lavoro rimanga inadempiuto, il lavoratore non può esperire il rimedio dell'esecuzione in forma specifica ai sensi dell'art. 2932 cod. civ., ma ha (soltanto) il diritto all'integrale risarcimento dei danni, salvo il caso in cui sia la legge stessa a prevedere la qualifica, le mansioni e il trattamento economico e normativo del lavoratore avviato. (Nel caso di specie, la S.C. ha confermato la pronuncia della corte territoriale, costitutiva del rapporto ai sensi dell'art. 2932 cod. civ., attesa la sufficienza degli elementi in atti per la determinazione del contenuto negoziale del contratto di lavoro, mentre il ricorrente non ne aveva dedotto e dimostrato il difetto).

Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 2932, Legge 28/02/1987 num. 56 art. 16 CORTE COST., Decreto Legisl. 30/03/2001 num. 165 art. 35

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)