Sez. 1, Sentenza n. 4871 del 15/11/1989 (Rv. 464231 - 01)
ESPROPRIAZIONE PER PUBBLICO INTERESSE (O UTILITÀ) - PROCEDIMENTO - LIQUIDAZIONE DELL'INDENNITÀ - DETERMINAZIONE (STIMA) - INTERESSI - SVALUTAZIONE MONETARIA - ESPROPRIAZIONE DI AREA EDIFICABILE EX LEGGE N. 865 DEL 1971 - DETERMINAZIONE AMMINISTRATIVA EX ART. 16 DI DETTA LEGGE - SOPRAVVENIENZA IN CORSO DI GIUDIZIO DELLA SENTENZA N. 223 DEL 1983 DELLA CORTE COSTITUZIONALE - EFFETTI - RESPONSABILITÀ RISARCITORIA DELL'ESPROPRIANTE EX ART. 1224, SECONDO COMMA, COD. CIV. - CONFIGURABILITÀ - DECORRENZA.*
ESPROPRIAZIONE PER PUBBLICO INTERESSE (O UTILITÀ) - PROCEDIMENTO - LIQUIDAZIONE DELL'INDENNITÀ - DETERMINAZIONE (STIMA) - INTERESSI - SVALUTAZIONE MONETARIA - ESPROPRIAZIONE DI AREA EDIFICABILE EX LEGGE N. 865 DEL 1971 - DETERMINAZIONE AMMINISTRATIVA EX ART. 16 DI DETTA LEGGE - SOPRAVVENIENZA IN CORSO DI GIUDIZIO DELLA SENTENZA N. 223 DEL 1983 DELLA CORTE COSTITUZIONALE - EFFETTI - RESPONSABILITÀ RISARCITORIA DELL'ESPROPRIANTE EX ART. 1224, SECONDO COMMA, COD. CIV. - CONFIGURABILITÀ - DECORRENZA.*
Con riguardo ad espropriazione di area edificabile, disposta a norma della legge 22 ottobre 1971 n. 865, con Determinazione dell'indennità in Sede amministrativa secondo le regole dell'art. 16 di detta legge, la sopravvenienza, nel corso del giudizio d'opposizione avverso tale stima, della sentenza della Corte costituzionale n. 223 del 1983, la quale ha definitivamente escluso l'applicabilità di quelle regole (dichiarando incostituzionale la legge 29 luglio 1980 n. 385, che le aveva reintrodotte in via provvisoria dopo la declaratoria di incostituzionalità parziale del citato art. 16), e reso di conseguenza operante il criterio del valore venale ai sensi dello art. 39 della legge 25 giugno 1865 n. 2359, comporta che, a partire dalla data della pubblicazione di detta sentenza, è configurabile la responsabilità risarcitoria dell'espropriante, "ex" art. 1224 secondo comma cod. civ., per l'ulteriore ritardo nel pagamento dell'indennità, dato che esso debitore, dall'indicato momento, è in grado di offrire all'espropriato la somma effettivamente dovuta. (V 806/89, mass n 461825).*
Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 1218, Cod. Civ. art. 1224 CORTE COST., Legge 25/06/1865 num. 2359 art. 39, Legge 22/10/1971 num. 865 art. 16 CORTE COST., Legge 22/10/1971 num. 865 art. 19 CORTE COST., Legge 29/07/1980 num. 385 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)