Sez. 1, Sentenza n. 806 del 09/02/1989 (Rv. 461825 - 01)
ESPROPRIAZIONE PER PUBBLICO INTERESSE (O UTILITÀ) - EDILIZIA ECONOMICA E POPOLARE - AREE FABBRICABILI - PROCEDIMENTO - LIQUIDAZIONE DELL'INDENNITÀ - DETERMINAZIONE (STIMA) - ESPROPRIAZIONE DI AREA FABBRICABILE - INDENNITÀ - DETERMINAZIONE EX ART. 16 DELLA LEGGE N. 365 DEL 1971 - GIUDIZIO DI OPPOSIZIONE ALLA STIMA - AUMENTO DELL'INDENNITÀ PER EFFETTO DELLE SENTENZE N. 5 DEL 1980 E N. 223 AL 1983 DELLA CORTE COSTITUZIONALE E DELLA CONSEGUENTE OPERATIVITÀ DELL'ART. 39 DELLA LEGGE N. 2359 DEL 1865 - INADEMPIMENTO DELL'ESPROPRIANTE PER LA PARTE DI INDENNITÀ NON VERSATA - SUSSISTENZA - DECORRENZA - PRESUNZIONE DI COLPOSITÀ DELLO INADEMPIMENTO EX ART. 1218 COD. CIV. - OPERATIVITÀ CON DECORRENZA DALLA SECONDA DI DETTE SENTENZE.*
ESPROPRIAZIONE PER PUBBLICO INTERESSE (O UTILITÀ) - EDILIZIA ECONOMICA E POPOLARE - AREE FABBRICABILI - PROCEDIMENTO - LIQUIDAZIONE DELL'INDENNITÀ - DETERMINAZIONE (STIMA) - ESPROPRIAZIONE DI AREA FABBRICABILE - INDENNITÀ - DETERMINAZIONE EX ART. 16 DELLA LEGGE N. 365 DEL 1971 - GIUDIZIO DI OPPOSIZIONE ALLA STIMA - AUMENTO DELL'INDENNITÀ PER EFFETTO DELLE SENTENZE N. 5 DEL 1980 E N. 223 AL 1983 DELLA CORTE COSTITUZIONALE E DELLA CONSEGUENTE OPERATIVITÀ DELL'ART. 39 DELLA LEGGE N. 2359 DEL 1865 - INADEMPIMENTO DELL'ESPROPRIANTE PER LA PARTE DI INDENNITÀ NON VERSATA - SUSSISTENZA - DECORRENZA - PRESUNZIONE DI COLPOSITÀ DELLO INADEMPIMENTO EX ART. 1218 COD. CIV. - OPERATIVITÀ CON DECORRENZA DALLA SECONDA DI DETTE SENTENZE.*
Qualora l'indennità per l'espropriazione di area edificabile, fissata in Sede amministrativa in ossequio alle regole dell'art. 16, quinto, sesto e settimo comma della legge 22 ottobre 1971, n. 865, sia ritenuta inadeguata, in esito al giudizio d'opposizione promosso dall'espropriato, per effetto della sopravvenuta declaratoria d'incostituzionalità di dette norme e di quelle analoghe reintrodotte in via provvisoria dalla legge 29 luglio 1980 n. 385 di cui alle sentenze della Corte costituzionale n. 5 del 1980 e n. 223 del 1983, con la conseguenziale applicazione del criterio del valore venale posto dall'art. 39 della legge 25 giugno 1865 n. 2359, l'inadempimento dell'espropriante, per la parte d'indennità non ancora versata, sussiste oggettivamente a far tempo dal decreto ablativo, alla stregua della retroattività delle pronunce della Corte costituzionale nei procedimenti non ancora definiti, ma la presunzione di colposità dell'inadempimento, prevista dall'art. 1218 cod. civ., anche ai fini dell'eventuale maggior danno per "mora debendi" ai sensi dell'art. 1224 secondo comma cod. civ., è operante solo per il periodo successivo alla seconda delle citate sentenze, giacché, per il periodo anteriore, è superata dal fatto che l'espropriante o gli organi amministrativi preposti alla stima (del cui operato l'espropriante risponde), vincolati alla normativa allora in vigore, non dovevano e non potevano liquidare e versare maggiori somme. (V 3545/88, mass n 458868; (V 2249/87, mass n 451476; (V 3027/87, mass n 452124).*
Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 1218, Cod. Civ. art. 1224 CORTE COST., Legge 25/06/1865 num. 2359 art. 39, Legge 22/10/1971 num. 865 art. 16 CORTE COST., Legge 22/10/1971 num. 865 art. 19 CORTE COST., Legge 29/07/1980 num. 385 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)