Sez. 4, Sentenza n. 1563 del 04/02/1983 Ud. (dep. 21/02/1983) Rv. 157510 - 01
SPESE GIUDIZIALI IN MATERIA PENALE - LIQUIDAZIONE E RIMBORSO ALLA PARTE CIVILE - CRITERI - FATTISPECIE: CONDANNA PER INTERO IN CASO DI CONCORSO DI COLPE.*
SPESE GIUDIZIALI IN MATERIA PENALE - LIQUIDAZIONE E RIMBORSO ALLA PARTE CIVILE - CRITERI - FATTISPECIE: CONDANNA PER INTERO IN CASO DI CONCORSO DI COLPE.*
In tema di liquidazione e rimborso di spese alla parte civile; vanno adottati i criteri del procedimento civile. Pertanto salvo il divieto di addebito anche parziale delle spese processuali alla parte del tutto vittoriosa, il giudice di merito non è vincolato dalla circostanza della soccombenza parziale, ma è libero di condannare la parte parzialmente soccombente a rimborsare all'altra le spese per l'intero ammontare. Tale decisione è incensurabile in Sede di legittimità se i motivi della pronuncia non sono illogici o erronei. (nella specie il tribunale ha condannato l'imputato al rimborso delle spese per intero alla parte civile, nonostante la graduazione delle colpe, tenuto conto dell'esito complessivo della controversia).*
Riferimenti normativi: Cod. Pen. art. 489, Cod. Civ. art. 92
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)