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Sez. 2, Sentenza n. 3750 del 01/07/1983 Ud. (dep. 28/04/1984) Rv. 163846 - 01

SPESE GIUDIZIALI IN MATERIA PENALE - REGOLAMENTO DELLE SPESE CIVILI - NORME APPLICABILI.*
Stato
decisa il 1983-07-01
Alla data
2026-11-05
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/pen/163846-01

SPESE GIUDIZIALI IN MATERIA PENALE - REGOLAMENTO DELLE SPESE CIVILI - NORME APPLICABILI.*

Nel processo penale, in tema di regolamento delle spese civili si debbono applicare le norme processuali dettate dagli artt. 91 e 92 cod. proc. civ. e quindi l'unico principio da rispettare è quello del divieto di condannare alle spese la parte vittoriosa. Il disporre invece la compensazione totale o parziale delle spese di causa rientra nel potere discrezionale del giudice di merito. (nella fattispecie l'imputato era stato assolto e il querelante era stato condannato alle spese). (V mass n 157510).*

Riferimenti normativi: Cod. Proc. Pen. art. 382 CORTE COST., Cod. Proc. Pen. art. 482 CORTE COST., Cod. Proc. Pen. art. 489 CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)