Sez. 1, Sentenza n. 3885 del 24/04/1996 (Rv. 497260 - 01)
FALLIMENTO ED ALTRE PROCEDURE CONCORSUALI - FALLIMENTO - APERTURA (DICHIARAZIONE) DI FALLIMENTO - COMPETENZA PER TERRITORIO | Determinazione - Criteri - Luogo di iscrizione nel registro delle imprese - Presunzione - Prova contraria - Ammissibilità - Contenuto.
FALLIMENTO ED ALTRE PROCEDURE CONCORSUALI - FALLIMENTO - APERTURA (DICHIARAZIONE) DI FALLIMENTO - COMPETENZA PER TERRITORIO
Per il disposto dell'art. 9 della Legge fallimentare, la competenza a dichiarare il fallimento spetta al Tribunale del luogo ove l'imprenditore ha la sede principale dell'impresa e, cioè, ove promuova sul piano organizzativo gli affari dell'azienda. Detto luogo, quando l'impresa venga esercitata da una società iscritta pressa la cancelleria del tribunale coincide, di regola, con quello del luogo di iscrizione, a meno che no emergano dagli atti circostanze univoche tali da smentire la presunzione di coincidenza della sede legale con quella effettiva.
Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 2195 CORTE COST., Regio Decr. 16/03/1942 num. 267 art. 9, Legge Falliment. art. 9
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)