Sez. 3, Sentenza n. 624 del 31/01/1986 (Rv. 444193 - 01)
FAMIGLIA - MATRIMONIO - SEPARAZIONE PERSONALE DEI CONIUGI - PROCEDIMENTO - IN GENERE - PROVVEDIMENTI - IN GENERE ATTRIBUZIONE AD UN CONIUGE DEL GODIMENTO DELLA CASA FAMILIARE DI PROPRIETÀ DELL'ALTRO - COSTITUZIONE DI DIRITTO PERSONALE DI ABITAZIONE - DISPONIBILITÀ DEL DIRITTO DI PROPRIETÀ - SUSSISTENZA - CONSEGUENZE.*
FAMIGLIA - MATRIMONIO - SEPARAZIONE PERSONALE DEI CONIUGI - PROCEDIMENTO - IN GENERE - PROVVEDIMENTI - IN GENERE ATTRIBUZIONE AD UN CONIUGE DEL GODIMENTO DELLA CASA FAMILIARE DI PROPRIETÀ DELL'ALTRO - COSTITUZIONE DI DIRITTO PERSONALE DI ABITAZIONE - DISPONIBILITÀ DEL DIRITTO DI PROPRIETÀ - SUSSISTENZA - CONSEGUENZE.*
Qualora, in Sede di separazione personale, venga attribuito ad un coniuge il godimento della casa familiare di proprietà dell'altro, a titolo di attuazione dell'Obbligo di mantenimento (nella specie, nella disciplina previgente al nuovo testo dell'art. 155 cod. civ. sulla preferenziale spettanza di detta casa all'affidatario dei figli), l'indicata attribuzione è costitutiva di un diritto personale di abitazione, che non priva il proprietario della disponibilità del diritto dominicale, e che viene ad estinguersi ove tale diritto venga trasferito ad un terzo, ferma restando la possibilità di ottenere a carico del coniuge venditore dello immobile una diversa regolamentazione dell'Obbligo di mantenimento, non più attuato tramite l'abitazione della casa coniugale.*
Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 155 CORTE COST., Cod. Civ. art. 1343, Cod. Civ. art. 1344, Cod. Civ. art. 1418 CORTE COST., Cod. Civ. art. 1470, Cod. Proc. Civ. art. 708 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)