Sez. 1, Sentenza n. 179 del 14/01/1987 (Rv. 449949 - 01)
FAMIGLIA - MATRIMONIO - SEPARAZIONE PERSONALE DEI CONIUGI - EFFETTI - IN GENERE - ASSEGNAZIONE DELLA CASA CONIUGALE EX ART. 155 COD. CIV. - TITOLARITÀ DEL DIRITTO DI GODIMENTO DELL'IMMOBILE - ACCERTAMENTO INCIDENTALE - OBBLIGO DEL GIUDICE - SUSSISTENZA - IRRILEVANZA DI DETTO ACCERTAMENTO AI FINI DELLA DECISIONE DELLA CONTROVERSIA SULL'EFFETTIVA PROPRIETÀ DELL'IMMOBILE.*
FAMIGLIA - MATRIMONIO - SEPARAZIONE PERSONALE DEI CONIUGI - EFFETTI - IN GENERE - ASSEGNAZIONE DELLA CASA CONIUGALE EX ART. 155 COD. CIV. - TITOLARITÀ DEL DIRITTO DI GODIMENTO DELL'IMMOBILE - ACCERTAMENTO INCIDENTALE - OBBLIGO DEL GIUDICE - SUSSISTENZA - IRRILEVANZA DI DETTO ACCERTAMENTO AI FINI DELLA DECISIONE DELLA CONTROVERSIA SULL'EFFETTIVA PROPRIETÀ DELL'IMMOBILE.*
In Sede di pronuncia della separazione coniugale, il giudice, al fine di adottare le necessarie Disposizioni in ordine all'assegnazione della casa coniugale a norma dell'art. 155 cod. civ., deve accertare incidenter tantum quale dei coniugi è titolare del diritto di godimento dell'immobile destinato ad abitazione familiare, senza che tale accertamento possa pregiudicare la decisione della causa già instaurata o che dovesse instaurarsi tra i coniugi stessi in merito all'effettiva proprietà dell'immobile. (V 878/86, mass n 444406; (V 624/86, mass n 444193; (V 858/83, mass n 425615).*
Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 155 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)