Sez. L, Sentenza n. 5096 del 16/10/1985 (Rv. 442420 - 01)
LAVORO - LAVORO SUBORDINATO - COSTITUZIONE DEL RAPPORTO INDIVIDUALE DI LAVORO SUBORDINATO - ASSUNZIONE - COLLOCAMENTO AL LAVORO - CIECHI, INVALIDI E MUTILATI - ASSUNZIONE OBBLIGATORIA - DISPOSIZIONE EX ART. 19 DELLA LEGGE N. 482 DEL 1968 - INTERPRETAZIONE.*
LAVORO - LAVORO SUBORDINATO - COSTITUZIONE DEL RAPPORTO INDIVIDUALE DI LAVORO SUBORDINATO - ASSUNZIONE - COLLOCAMENTO AL LAVORO - CIECHI, INVALIDI E MUTILATI - ASSUNZIONE OBBLIGATORIA - DISPOSIZIONE EX ART. 19 DELLA LEGGE N. 482 DEL 1968 - INTERPRETAZIONE.*
La disposizione di cui all'art. 19 della legge 2 aprile 1968 n. 482 sulle assunzioni obbligatorie, secondo la quale possono essere iscritti negli appositi elenchi esistenti presso l'ufficio provinciale del lavoro e della massima occupazione i soggetti appartenenti alle categorie protette e che risultino disoccupati, deve essere interpretata, in aderenza alla "ratio" del sistema di collocamento obbligatorio ed alla finalità da esso perseguita, nel senso che il sistema protegge i soggetti appartenenti a determinate categorie (invalidi e assimilati) che siano disoccupati e che vogliano lavorare, irrilevanti essendo le cause che hanno determinato la cessazione del precedente rapporto di lavoro, o le ragioni (personali, familiari o sociali) che abbiano indotto il soggetto a non lavorare, prima dell'ultimo avviamento disposto. (V 5603/82, mass n 423357).*
Riferimenti normativi: Legge 02/04/1968 num. 482 art. 19
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)