diritto.io

Sez. L, Sentenza n. 5603 del 26/10/1982 (Rv. 423357 - 01)

LAVORO - LAVORO SUBORDINATO - COSTITUZIONE DEL RAPPORTO INDIVIDUALE DI LAVORO SUBORDINATO - ASSUNZIONE - COLLOCAMENTO AL LAVORO - CIECHI, INVALIDI E MUTILATI - ASSUNZIONE OBBLIGATORIA - BENEFICIARI DELLA LEGGE N. 482 DEL 1968 - SOGGETTI CON PENSIONE CONSEGUITA DOPO LA CONCLUSIONE DELLA PROPRIA ATTIVITÀ LAVORATIVA - ESCLUSIONE.*
Stato
decisa il 1982-10-26
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/423357-01

LAVORO - LAVORO SUBORDINATO - COSTITUZIONE DEL RAPPORTO INDIVIDUALE DI LAVORO SUBORDINATO - ASSUNZIONE - COLLOCAMENTO AL LAVORO - CIECHI, INVALIDI E MUTILATI - ASSUNZIONE OBBLIGATORIA - BENEFICIARI DELLA LEGGE N. 482 DEL 1968 - SOGGETTI CON PENSIONE CONSEGUITA DOPO LA CONCLUSIONE DELLA PROPRIA ATTIVITÀ LAVORATIVA - ESCLUSIONE.*

I benefici previsti dalla legge 2 aprile 1968 n. 482 (disciplina generale delle assunzioni obbligatorie presso le pubbliche amministrazioni e le aziende private), competono soltanto ai lavoratori (invalidi ed assimilati) disoccupati, senza che abbia rilievo la distinzione fra disoccupazione volontaria ed involontaria, e non anche ai soggetti che (pur compresi nelle categorie protette) abbiano già espletato un'attività lavorativa conclusasi con il conseguimento della pensione, atteso che, mentre la normativa suddetta ha lo scopo precipuo di favorire l'avviamento al lavoro, l'aspirazione del pensionato a svolgere ancora un'attività lavorativa non è parificabile a quella di colui che nel lavoro debba ancora estrinsecare la propria personalità e da esso debba trarre in via primaria i mezzi per il proprio sostentamento.*

Riferimenti normativi: Legge 02/04/1968 num. 482 art. 19

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)