Sez. 3, Sentenza n. 2798 del 03/03/1986 Ud. (dep. 09/04/1986) Rv. 172401 - 01
SENTENZA PENALE - DISPOSITIVO - IN GENERE - MOTIVAZIONE - IN GENERE - FUNZIONE DELLA MOTIVAZIONE - MODIFICA - INTEGRAZIONE O SOSTITUZIONE DEL DISPOSITIVO - POSSIBILITÀ - ESCLUSIONE - VALORE INTERPRETATIVO DEL DISPOSITIVO - AMMISSIBILITÀ.*
SENTENZA PENALE - DISPOSITIVO - IN GENERE - MOTIVAZIONE - IN GENERE - FUNZIONE DELLA MOTIVAZIONE - MODIFICA - INTEGRAZIONE O SOSTITUZIONE DEL DISPOSITIVO - POSSIBILITÀ - ESCLUSIONE - VALORE INTERPRETATIVO DEL DISPOSITIVO - AMMISSIBILITÀ.*
Il dispositivo della sentenza costituisce l'atto nel quale viene estrinsecata in maniera formale la volontà del giudice in ordine all'applicazione della legge al caso concreto: esso quindi non può subire modifiche, integrazioni o sostituzioni con la motivazione successivamente redatta, la quale ha soltanto la funzione di rendere evidente all'esterno le ragioni poste a fondamento della decisione. La motivazione inoltre assolve, quando sia necessario, anche ad un compito di interpretazione e chiarificazione di espressioni o termini equivoci usati nel dispositivo. (V mass n 159997; (V mass n 151437, nel senso dell'integrazione; (V mass n 146160; (Conf mass n 143053, sulla prima parte; (Conf mass n 169811, sulla seconda parte; (Conf mass n 163718, sulla seconda parte; (Conf mass n 161105, sulla seconda parte; (Conf mass n 161103, sulla seconda parte; (Conf mass n 160070, sulla seconda parte; (Conf mass n 132534, sulla seconda parte).*
Riferimenti normativi: Cod. Proc. Pen. art. 474
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)