Sez. 2, Sentenza n. 12291 del 04/12/1998 (Rv. 521384 - 01)
SUCCESSIONI "MORTIS CAUSA" - SUCCESSIONE TESTAMENTARIA - CAPACITÀ - DI TESTARE - INCAPACITÀ - AZIONE DI ANNULLAMENTO - LEGITTIMAZIONE | Impugnazione del testamento ex art. 591 cod. civ. da parte di eredi legittimi di grado successivo a quello di altri coeredi legittimi non impugnanti - Inammissibilità per difetto di interesse.
SUCCESSIONI "MORTIS CAUSA" - SUCCESSIONE TESTAMENTARIA - CAPACITÀ - DI TESTARE - INCAPACITÀ - AZIONE DI ANNULLAMENTO - LEGITTIMAZIONE
È inammissibile (per difetto di interesse) l'impugnazione del testamento per incapacità del testatore proposta, ex art. 591 cod. civ., da eredi legittimi (nella specie, cugini del "de cuius") esclusi dall'ordine della successione legittima in conseguenza delle esistenza in vita di altri eredi legittimi di grado poziore (nella specie, le sorelle del testatore) che non abbiano, invece, impugnato la scheda testamentaria, poiché nessun concreto vantaggio potrebbe loro derivare dall'eventuale accoglimento dell'azione così proposta, essendo l'eredità destinata a devolversi, in tal caso, ai detti eredi di grado poziore.
Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 591, Cod. Proc. Civ. art. 100 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)