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Sez. L, Sentenza n. 2438 del 12/04/1985 (Rv. 440279 - 01)

LAVORO - LAVORO SUBORDINATO - COSTITUZIONE DEL RAPPORTO INDIVIDUALE DI LAVORO SUBORDINATO - ASSUNZIONE - COLLOCAMENTO AL LAVORO - CIECHI, INVALIDI E MUTILATI - ASSUNZIONE OBBLIGATORIA - ESTINZIONE (RECESSO E RISOLUZIONE) DEL RAPPORTO - LICENZIAMENTO - PER GIUSTA CAUSA - PER GIUSTIFICATO MOTIVO OBIETTIVO - DI LAVORATORI DIVENUTI INVALIDI NEL CORSO DEL RAPPORTO - LEGITTIMITÀ - CONDIZIONI.*
Stato
decisa il 1985-04-12
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/440279-01

LAVORO - LAVORO SUBORDINATO - COSTITUZIONE DEL RAPPORTO INDIVIDUALE DI LAVORO SUBORDINATO - ASSUNZIONE - COLLOCAMENTO AL LAVORO - CIECHI, INVALIDI E MUTILATI - ASSUNZIONE OBBLIGATORIA - ESTINZIONE (RECESSO E RISOLUZIONE) DEL RAPPORTO - LICENZIAMENTO - PER GIUSTA CAUSA - PER GIUSTIFICATO MOTIVO OBIETTIVO - DI LAVORATORI DIVENUTI INVALIDI NEL CORSO DEL RAPPORTO - LEGITTIMITÀ - CONDIZIONI.*

Alla stregua della legge 2 aprile 1968 n. 482 sul collocamento obbligatorio degli invalidi ed assimilati, il datore di lavoro non è obbligato né ad assumere lavoratori minorati in numero superiore all'aliquota percentuale prevista dalla legge, né a mantenere in servizio dipendenti dalla capacità lavorativa ridotta (per infermità sopravvenuta nel corso del rapporto) che egli non era tenuto ad assumere, ciò risolvendosi in un ingiusto aggravamento dell'obbligazione posta a suo carico dalla legge ed in un'ingiusta esclusione dal beneficio del collocamento obbligatorio di altrettanti lavoratori (invalidi e disoccupati) aventi diritto all'avviamento. Pertanto, il datore di lavoro medesimo, avvalendosi della facoltà di recesso, può, nel rispetto delle forme e dei presupposti di cui alle leggi n. 604 del 1966 e n. 300 del 1970, licenziare i dipendenti divenuti invalidi nel corso del rapporto, quando la minorazione lavorativa abbia raggiunto una misura ed una gravità tale da incidere sull'attività produttiva dell'azienda, sull'organizzazione del lavoro o sul regolare funzionamento di essa o addirittura tale da determinare pregiudizio alla salute ed alla incolumità dei compagni di lavoro o alla sicurezza degli impianti. (V 130/84, Corte cost.).*

Riferimenti normativi: Legge 15/07/1966 num. 604 art. 1 CORTE COST., Legge 15/07/1966 num. 604 art. 3, Legge 02/04/1968 num. 482 art. 9 CORTE COST., Legge 02/04/1968 num. 482 art. 10 CORTE COST., Legge 02/04/1968 num. 482 art. 11 CORTE COST., Legge 02/04/1968 num. 482 art. 20 CORTE COST., Legge 20/05/1970 num. 300 CORTE COST. PENDENTE

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)