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Sez. L, Sentenza n. 3301 del 22/03/1995 (Rv. 491321 - 01)

LAVORO - LAVORO SUBORDINATO - DIRITTI ED OBBLIGHI DEL DATORE E DEL PRESTATORE DI LAVORO - SUBORDINAZIONE - SANZIONI DISCIPLINARI | Attribuzione di qualifica non positiva - Previsione contrattuale della conseguente mancata corresponsione di indennità aggiuntive - Carattere di sanzione disciplinare - Esclusione - Attinenza del giudizio di qualifica a comportamenti astrattamente configurabili come mancanze disciplinari - Irrilevanza - Limiti.
Stato
decisa il 1995-03-22
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/491321-01

LAVORO - LAVORO SUBORDINATO - DIRITTI ED OBBLIGHI DEL DATORE E DEL PRESTATORE DI LAVORO - SUBORDINAZIONE - SANZIONI DISCIPLINARI

Il fatto che a determinate note di qualifica non positive consegua, secondo la disciplina collettiva, la mancata corresponsione di indennità aggiuntive non è sufficiente per assegnare carattere di sanzione disciplinare - richiedente la preventiva contestazione ai sensi dell'art. 7 della legge n. 300 del 1970 - all'attribuzione della (non positiva) qualifica e alla correlativa mancata corresponsione della dette indennità (il cui riconoscimento è in funzione del potere del datore di lavoro di attribuire superminimi retributivi in relazione a valutazioni insindacabili della qualità della prestazione lavorativa); restando irrilevante (ai fini del riconoscimento del suindicato carattere) che il giudizio di qualifica (nella specie - relativa agli artt. 100 e 101 del C.C.N.L. dei dipendenti delle esattorie gestite da privati - "scarsissimo attaccamento al lavoro, insofferente a qualsiasi disciplina, mancanza di spirito di collaborazione") attenga a comportamenti astrattamente configurabili come mancanze disciplinari, ove tali comportamenti non siano considerati come addebiti disciplinari dalla regolamentazione collettiva né (di fatto) siano utilizzati sul piano disciplinare dal datore di lavoro.

Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 2104, Cod. Civ. art. 2105, Cod. Civ. art. 2106 CORTE COST., Legge 20/05/1970 num. 300 art. 7 CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)