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Sez. 2, Sentenza n. 1179 del 23/05/1962 (Rv. 251935 - 01)

COMPETENZA CIVILE - REGOLAMENTO DI COMPETENZA - PREVENTIVO - INAMMISSIBILITA - PRONUNZIA SULLA COMPETENZA MEDIANTE PROVVEDIMENTO AVENTE NATURA DI SENTENZA - NECESSITA - PROVVEDIMENTI ISTRUTTORI - EMANATI NELLA FASE CAUTELARE DEL GIUDIZIO DI NUOVA OPERA - PROPONIBILITA DEL REGOLAMENTO - ESCLUSIONE.*
Stato
decisa il 1962-05-23
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/251935-01

COMPETENZA CIVILE - REGOLAMENTO DI COMPETENZA - PREVENTIVO - INAMMISSIBILITA - PRONUNZIA SULLA COMPETENZA MEDIANTE PROVVEDIMENTO AVENTE NATURA DI SENTENZA - NECESSITA - PROVVEDIMENTI ISTRUTTORI - EMANATI NELLA FASE CAUTELARE DEL GIUDIZIO DI NUOVA OPERA - PROPONIBILITA DEL REGOLAMENTO - ESCLUSIONE.*

Nel vigente ordinamento processuale civile, non e configurabile un regolamento preventivo di competenzà l'istanza per regolamento presuppone, invece, che il giudice adito si sia pronunciato, con provvedimento avente natura e requisiti di sentenza, sulla Competenza, il che si verifica solo ove il giudice abbia risolto irrevocabilmente, anche per implicito (come avviene nel caso di decisione di merito) la questione di Competenza, in maniera che egli non possa piu tornare sulla questione medesima. Ne consegue che i provvedimenti a carattere provvisorio o aventi natura e contenuto esclusivamente istruttori (nella specie, provvedimento istruttorio emesso nella prima fase dell'Azione di nuova opera o di danno temuto), essendo normalmente revocabili e non potendo pregiudicare il merito della causa, non sono neppure idonei ad essere configurati come pronuncia implicita e definitiva sulla competenzà pronunzia che il giudice puo sempre emettere successivamente, nel prosieguo del processo e contro il quale soltanto e ammissibile l'istanza per regolamento.*

Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 42, Cod. Proc. Civ. art. 43

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)