Sez. 3, Sentenza n. 20903 del 02/03/2001 Ud. (dep. 23/05/2001) Rv. 219009 - 01
PRODUZIONE, COMMERCIO E CONSUMO - PRODOTTI ALIMENTARI (SINGOLI PRODOTTI) - PRODOTTI ORTOFRUTTICOLI - IN GENERE | Obbligo per il produttore di accertare che i prodotti messi in commercio siano conformi alle prescrizioni di legge - Sussistenza - Fattispecie relativa a rappresentante legale di cooperativa di produttori.
PRODUZIONE, COMMERCIO E CONSUMO - PRODOTTI ALIMENTARI (SINGOLI PRODOTTI) - PRODOTTI ORTOFRUTTICOLI - IN GENERE
In tema di alimenti, la contravvenzione di cui agli artt. 5 e 6 della legge 30 aprile 1962, n. 283, accertata nella forma dell'immissione nel circuito distributivo di prodotti naturali (nella specie: ribes) contenenti fitofarmaci in quantità superiori ai limiti massimi consentiti dalle disposizioni ministeriali vigenti, è ascrivibile a titolo di colpa al legale rappresentante di una cooperativa di frutticoltori, atteso che il produttore deve assicurare, mediante analisi dei prodotti, la conformità degli stessi alla legge, restando esente da colpa solo attraverso l'acquisizione di certificazione attestante l'osservanza dei parametri richiesti per la tutela della salute del consumatore, essendo irrilevante il fatto che i singoli soci produttori della cooperativa si siano vincolati all'osservanza di un <<protocollo>> di autodisciplina.
Riferimenti normativi: Legge 30/04/1962 num. 283 art. 5 CORTE COST., Legge 30/04/1962 num. 283 art. 6 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)