Sez. 5 - , Sentenza n. 8720 del 30/03/2021 (Rv. 661026 - 01)
TRIBUTI ERARIALI INDIRETTI (RIFORMA TRIBUTARIA DEL 1972) - IMPOSTA SULLE SUCCESSIONI E DONAZIONI - ALIQUOTE - IMPOSTA SULLE SUCCESSIONI - IN GENERE | Donazione di denaro - Donante residente all’estero - Donatario residente in Italia - Imponibilità - Principio di territorialità - Conseguenze.
TRIBUTI ERARIALI INDIRETTI (RIFORMA TRIBUTARIA DEL 1972) - IMPOSTA SULLE SUCCESSIONI E DONAZIONI - ALIQUOTE - IMPOSTA SULLE SUCCESSIONI - IN GENERE
La donazione di denaro depositato, al momento dell'atto di liberalità, presso un conto corrente di un istituto di credito straniero, effettuata tramite bonifico bancario, da parte di un cittadino residente all'estero a beneficiario residente in Italia non rileva ai fini dell'applicazione dell'imposta sulla donazione in Italia atteso che, in forza del principio di territorialità di cui all'art. 2, commi 2 e 3 del d.lgs. n. 346 del 1990, l'imposta è dovuta solamente per i beni e "diritti esistenti" sul territorio nazionale.
Riferimenti normativi: Decreto Legisl. 31/10/1990 num. 346 art. 55, Decreto Legisl. 31/10/1990 num. 346 art. 56 bis, Decreto Legisl. 31/10/1990 num. 346 art. 2
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)