Sez. L, Sentenza n. 3229 del 18/03/1993 (Rv. 481466 - 01)
Lavoro - Lavoro subordinato - Retribuzione - In genere | Lavoratore adibito dal medesimo datore di lavoro a due attività merceologicamente distinte ed autonome - Principio della intangibilità della retribuzione ex art. 2103 cod. civ. - Operatività - Esclusione - Conseguenze - Condizioni più favorevoli rispetto al contratto collettivo - Prevalenza.
Lavoro - Lavoro subordinato - Retribuzione - In genere
Nel caso di lavoratore adibito, nell'ambito del rapporto di lavoro alle dipendenze dello stesso datore di lavoro, a due attività merceologicamente distinte ed autonome, non opera il principio dell'intangibilità delle retribuzioni di cui all'art. 2103 cod. civ., dovendo il trattamento economico relativo ai periodi di adibizione alle distinte attività essere determinato, ai sensi dell'art. 2070, secondo comma, cod. civ., alla stregua del contratto collettivo relativo a ciascuna di esse, restando peraltro salva, in virtù della regola dettata dall'art. 2077, secondo comma, cod. civ., la prevalenza, sul trattamento previsto dal contratto collettivo, delle condizioni più favorevoli al lavoratore contenute nel contratto individuale.
Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 2070 CORTE COST., Cod. Civ. art. 2077, Cod. Civ. art. 2103 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)