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Sez. 1, Sentenza n. 18 del 08/01/1996 Cc. (dep. 24/01/1996) Rv. 203595 - 01

Istituti di prevenzione e di pena (ordinamento penitenziario) | Provvedimento ministeriale di applicazione del regime di detenzione differenziata - Reclamo al Tribunale di sorveglianza - Ammissibilità - Ragioni.
Stato
decisa il 1996-01-08
Alla data
2026-11-05
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/pen/203595-01

Istituti di prevenzione e di pena (ordinamento penitenziario)

Avverso il decreto ministeriale di sottoposizione ex art. 41-bis della legge 26 luglio 1975 n. 354, al regime di detenzione differenziata è ammissibile il reclamo, ex art. 14-ter della stessa legge, al tribunale di sorveglianza trattandosi di atto amministrativo incidente su diritti soggettivi del detenuto. (Nell'enunciare il principio di cui in massima, la S.C. ha ritenuto che la diversità dei presupposti e dei contenuti del regime di sorveglianza particolare rispetto a quelli previsti dall'art. 41-bis ord. pen. è del tutto irrilevante rispetto all'individuazione del giudice investito del controllo di legittimità sul provvedimento in questione e che il reclamo contemplato dall'art. 14-ter ord. pen. non ha carattere eccezionale, giacché esso si fonda sul principio generale di tutela dei diritti di libertà, che non possono essere né compressi, né sospesi da limitazioni e restrizioni che rendano più affettiva l'esecuzione della pena e il trattamento penitenziario, se non entro le garanzie di riserva di legge e di controllo giurisdizionale). (Conf. Sez. Prima, c.c. 8 gennaio 1996 n. 19, Pipitone, non massimata).

Riferimenti normativi: Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 568, Legge 22/09/1988 num. 447 art. 568, Legge 26/07/1975 num. 354 art. 14 bis CORTE COST., Legge 26/07/1975 num. 354 art. 14 ter CORTE COST., Legge 26/07/1975 num. 354 art. 41 bis CORTE COST. PENDENTE

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)