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Sez. 1, Sentenza n. 4980 del 04/10/1996 Cc. (dep. 04/12/1996) Rv. 207715 - 01

ISTITUTI DI PREVENZIONE E DI PENA (ORDINAMENTO PENITENZIARIO) | Sospensione delle regole di trattamento ex art. 41-bis, comma secondo, l. 26 luglio 1975, n. 354 - Provvedimenti ministeriali applicativi di tale regime - Tutela giurisdizionale devoluta all'autorità giudiziaria ordinaria - Sussistenza - Reclamo al Tribunale di sorveglianza - Ammissibilità - Procedura di cui all'art. 14-ter della medesima legge - Applicabilità anche per i reclami avverso i suddetti provvedimenti ministeriali.
Stato
decisa il 1996-10-04
Alla data
2026-11-05
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/pen/207715-01

ISTITUTI DI PREVENZIONE E DI PENA (ORDINAMENTO PENITENZIARIO)

In tema di sospensione delle normali regole di trattamento dei detenuti e degli internati, avverso i provvedimenti ministeriali adottati ai sensi dell'art. 41-bis, secondo comma, della legge 26 luglio 1975, n. 354, (cosiddetto Ordinamento penitenziario), introdotto dall'art. 19 del d.l. 8 giugno 1992, n. 306, convertito con modificazioni nella l. 7 agosto 1992, n. 356, è assicurata la tutela giurisdizionale da parte dell'autorità giudiziaria, e ciò in quanto, pur nello stato di restrizione conseguente alla esecuzione della pena detentiva, il detenuto, come riconosciuto dalle sentenze della Corte costituzionale n. 349 del 1993 e 410 del 1993, conserva un residuo di libertà direttamente tutelato dalla legge e costituzionalmente garantito dagli artt. 13 e 113 Cost., che prevedono, in tale materia, una riserva di legge e di giurisdizione a tutela di quelle posizioni giuridiche, nelle quali devono essere conseguentemente ravvisati altrettanti diritti soggettivi. Giudice competente ad esaminare le relative doglianze è il Tribunale di Sorveglianza, cui è devoluta tutta la materia relativa alla esecuzione della pena, compreso il controllo sull'applicazione del regime di sorveglianza particolare di cui all'art. 14-bis dell'Ordinamento penitenziario, reclamabile ai sensi dell'art. 14-ter del medesimo Ordinamento; procedimento che può essere adottato mediante interpretazione estensiva, anche in relazione al regime di cui all'art. 41-bis, secondo comma, Ord. Pen. (Vedi Corte cost., sentenze n. 349 del 1993, n. 410 del 1993 e n. 351 del 1996).

Riferimenti normativi: Legge 26/07/1975 num. 354 art. 41 bis com. 2 CORTE COST. PENDENTE, Decreto Legge 08/06/1992 num. 306 art. 19, Legge 07/08/1992 num. 356 CORTE COST., Legge 26/07/1975 num. 354 art. 14 bis CORTE COST., Legge 26/07/1975 num. 354 art. 14 ter CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)