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Sez. 3, Sentenza n. 2193 del 20/07/1974 (Rv. 370565 - 01)

RESPONSABILITA PATRIMONIALE - CAUSE DI PRELAZIONE - PEGNO - DI BENI MOBILI - IN GENERE - CONSEGNA DELLA COSA AD UN TERZO DEPOSITARIO DESIGNATO DALLE PARTI - ECCEZIONE DI ESTINZIONE DEL CREDITO GARANTITO - PROPONIBILITA DA PARTE DEL SOLO DEBITORE.*
Stato
decisa il 1974-07-20
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/370565-01

RESPONSABILITA PATRIMONIALE - CAUSE DI PRELAZIONE - PEGNO - DI BENI MOBILI - IN GENERE - CONSEGNA DELLA COSA AD UN TERZO DEPOSITARIO DESIGNATO DALLE PARTI - ECCEZIONE DI ESTINZIONE DEL CREDITO GARANTITO - PROPONIBILITA DA PARTE DEL SOLO DEBITORE.*

Qualora la cosa mobile costituita in pegno sia stata consegnata ad un terzo designato dalle parti, - nella quale ipotesi si costituisce un contratto di deposito tra le parti del rapporto di pegno ed il terzo - quest'ultimo non e legittimato ad eccepire la mancata persistenza del credito a garanzia del quale e stato costituito il pegno, essendo interessato a sollevare tale eccezione unicamente il debitore che ha costituito il pegno.*

Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 2786

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)