Sez. 3, Sentenza n. 2193 del 20/07/1974 (Rv. 370565 - 01)
RESPONSABILITA PATRIMONIALE - CAUSE DI PRELAZIONE - PEGNO - DI BENI MOBILI - IN GENERE - CONSEGNA DELLA COSA AD UN TERZO DEPOSITARIO DESIGNATO DALLE PARTI - ECCEZIONE DI ESTINZIONE DEL CREDITO GARANTITO - PROPONIBILITA DA PARTE DEL SOLO DEBITORE.*
RESPONSABILITA PATRIMONIALE - CAUSE DI PRELAZIONE - PEGNO - DI BENI MOBILI - IN GENERE - CONSEGNA DELLA COSA AD UN TERZO DEPOSITARIO DESIGNATO DALLE PARTI - ECCEZIONE DI ESTINZIONE DEL CREDITO GARANTITO - PROPONIBILITA DA PARTE DEL SOLO DEBITORE.*
Qualora la cosa mobile costituita in pegno sia stata consegnata ad un terzo designato dalle parti, - nella quale ipotesi si costituisce un contratto di deposito tra le parti del rapporto di pegno ed il terzo - quest'ultimo non e legittimato ad eccepire la mancata persistenza del credito a garanzia del quale e stato costituito il pegno, essendo interessato a sollevare tale eccezione unicamente il debitore che ha costituito il pegno.*
Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 2786
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)