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Sez. 1, Sentenza n. 5353 del 18/06/1987 (Rv. 453938 - 01)

RESPONSABILITÀ PATRIMONIALE - CAUSE DI PRELAZIONE - PEGNO - DI BENI MOBILI - IN GENERE - CONSEGNA DELLA COSA AD UN TERZO DEPOSITARIO DESIGNATO DALLE PARTI - EFFETTI - FINALITÀ - RICEZIONE DA PARTE DEL TERZO DELLA COSA OFFERTA IN GARANZIA IN SOSTITUZIONE DEL CREDITORE PIGNORATIZIO - PER EFFETTO DI ACCORDO TRILATERALE ACCEDENTE AL CONTRATTO DI PEGNO - CONSEGNA DEL PEGNO AD UN ADIECTUS SOLUTIONIS CAUSA - CONFIGURABILITÀ.*
Stato
decisa il 1987-06-18
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/453938-01

RESPONSABILITÀ PATRIMONIALE - CAUSE DI PRELAZIONE - PEGNO - DI BENI MOBILI - IN GENERE - CONSEGNA DELLA COSA AD UN TERZO DEPOSITARIO DESIGNATO DALLE PARTI - EFFETTI - FINALITÀ - RICEZIONE DA PARTE DEL TERZO DELLA COSA OFFERTA IN GARANZIA IN SOSTITUZIONE DEL CREDITORE PIGNORATIZIO - PER EFFETTO DI ACCORDO TRILATERALE ACCEDENTE AL CONTRATTO DI PEGNO - CONSEGNA DEL PEGNO AD UN ADIECTUS SOLUTIONIS CAUSA - CONFIGURABILITÀ.*

La consegna ad un terzo del bene oggetto del pegno ai sensi dell'art. 2786, secondo comma, cod. civ. integra una Forma particolare di spossessamento del debitore o del terzo costituente, cui si fa ricorso quando il debitore non ha fiducia nel creditore e vuole premunirsi contro gli eventuali abusi dello stesso, onde quest'ultimo non può conseguire a suo piacimento e in qualsiasi tempo il possesso della cosa dal terzo, il quale assume l'Obbligo di conservare il bene finché il debito non sia scaduto e di restituirlo al costituente o consegnarlo al creditore, a seconda che vi sia stato o non vi sia stato l'adempimento. Non ricorre questa ipotesi, ma quella di consegna del pegno ad un adiectus solutionis causa, quando il terzo, per effetto di accordo trilaterale accedente al contratto di pegno, riceve la cosa offerta in garanzia in sostituzione del creditore pignoratizio e con gli stessi effetti che sarebbero derivati dall'acquisto diretto da parte di quest'ultimo. (V 568/83, mass n 425341; (V 2193/74, mass n 370565).*

Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 1188, Cod. Civ. art. 2784, Cod. Civ. art. 2786

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)