diritto.io

Sez. 1, Sentenza n. 5063 del 07/09/1988 (Rv. 459853 - 01)

PROCEDIMENTO CIVILE - TERMINI PROCESSUALI - PROROGABILITÀ - SOSPENSIONE DURANTE IL PERIODO FERIALE - TERMINE PER LA RIASSUNZIONE - OPPOSIZIONE A DECRETO INGIUNTIVO - APPLICABILITÀ DELLA SOSPENSIONE.*
Stato
decisa il 1988-09-07
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/459853-01

PROCEDIMENTO CIVILE - TERMINI PROCESSUALI - PROROGABILITÀ - SOSPENSIONE DURANTE IL PERIODO FERIALE - TERMINE PER LA RIASSUNZIONE - OPPOSIZIONE A DECRETO INGIUNTIVO - APPLICABILITÀ DELLA SOSPENSIONE.*

La sospensione feriale dei termini processuali, disposta dall'art. 1 della legge 7 ottobre 1969 n. 742, si applica a tutti i termini processuali e, quindi, anche al termine per la riassunzione, stabilito dalla legge o dal giudice, salvo che non ricorra uno dei casi tassativamente esclusi in forza del combinato disposto degli artt. 3 della legge n. 742 del 1969 e 92 dell'ordinamento giudiziario, tra i quali non rientra quello dell'opposizione a decreto ingiuntivo, sia pure svolta col rito camerale previsto dall'art. 29 legge 13 giugno 1942 n. 794. (V 1306/87).*

Riferimenti normativi: Regio Decr. 30/01/1941 num. 12 art. 92, Legge 13/06/1942 num. 794 art. 29 CORTE COST., Legge 07/10/1969 num. 742 art. 1 CORTE COST., Legge 07/10/1969 num. 742 art. 3 CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)