Sez. 6 - 3, Ordinanza n. 14961 del 20/07/2016 (Rv. 641272 - 01)
PROCEDIMENTO CIVILE - TERMINI PROCESSUALI - SOSPENSIONE | Opposizione a decreto ingiuntivo per recupero delle spese di esecuzione di obblighi di fare o non fare - Termini - Sospensione durante il periodo feriale - Applicabilità - Esclusione - Ragioni - Conseguenze.
PROCEDIMENTO CIVILE - TERMINI PROCESSUALI - SOSPENSIONE
L'opposizione a decreto ingiuntivo emesso ai sensi dell'art. 614 cod. proc. civ., per il recupero delle spese dell'esecuzione per obblighi di fare o di non fare, rientra tra i procedimenti soggetti alla regola dell'esclusione dalla sospensione feriale dei termini prevista dagli artt. 1 e 3 della l. n. 742 del 1969 e 92 dell'ordinamento giudiziario, trattandosi di controversia finalizzata al sollecito ristoro delle anticipazioni cui il creditore è stato costretto dall'inadempimento del debitore, quale indefettibile complemento di una effettiva tutela delle ragioni del primo, sicché è tardiva l'opposizione avverso quel decreto ingiuntivo, la quale sia stata proposta in violazione del termine di quaranta giorni, da computarsi senza tenere conto della maggiorazione per la sospensione feriale.
Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 614, Legge 07/10/1969 num. 742 art. 1 CORTE COST., Legge 07/10/1969 num. 742 art. 3 CORTE COST., Regio Decr. 30/01/1941 num. 12 art. 92
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)