Sez. L, Sentenza n. 1793 del 17/06/1974 (Rv. 369981 - 01)
PREVIDENZA (ASSICURAZIONI SOCIALI) - CONTROVERSIE - DOMANDA GIUDIZIALE - RAPPORTO CON IL RICORSO AMMINISTRATIVO (IMPROPONIBILITA) - FINALITA DELLA DOMANDA.*
PREVIDENZA (ASSICURAZIONI SOCIALI) - CONTROVERSIE - DOMANDA GIUDIZIALE - RAPPORTO CON IL RICORSO AMMINISTRATIVO (IMPROPONIBILITA) - FINALITA DELLA DOMANDA.*
L'Onere previsto dall'art 460 cod proc civ, secondo cui la domanda giudiziale relativa a controversie in materia di previdenza ed assistenza obbligatorie non puo essere proposta prima dell'esaurimento dei procedimenti amministrativi relativi e prima del decorso dei termini fissati per il compimento dei procedimenti stessi, non trasforma l'Azione giudiziaria in una mera impugnazione della decisione amministrativa, essendo l'Azione giudiziaria diretta ad accertare la sussistenza del diritto soggettivo alla previdenza ed assistenza. (V 549'73, mass n 362585; 531'69, mass n 338676).*
Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 460 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)