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Sez. L, Sentenza n. 2631 del 04/02/2008 (Rv. 601516 - 01)

CONTRATTI IN GENERE - SCIOGLIMENTO DEL CONTRATTO - RISOLUZIONE DEL CONTRATTO - IN GENERE | Contratti a prestazioni corrispettive - Rapporto di lavoro - Inadempimento reciproco dedotto dal lavoratore ricorrente - Eccezione ex art. 1460 cod. civ. del convenuto - Natura - Fattispecie.
Stato
decisa il 2008-02-04
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/601516-01

CONTRATTI IN GENERE - SCIOGLIMENTO DEL CONTRATTO - RISOLUZIONE DEL CONTRATTO - IN GENERE

Nel rapporto di lavoro, tipico contratto a prestazioni corrispettive, ove il lavoratore abbia indicato, insieme ai fatti costitutivi della sua pretesa retributiva, anche il mancato espletamente della propria prestazione, ha pure l'onere di allegare le ragioni giustificatrici del proprio mancato adempimento; ne consegue, inoltre, che l'eccezione di inadempimento sollevata dal datore di lavoro, vertendo su una circostanza pacifica nel giudizio, ha natura di mera deduzione difensiva e non di eccezione in senso proprio (Nella specie, la S.C. ha confermato la sentenza impugnata, ritenendo che, correttamente, i giudici di merito avessero valutato, nonostante la tardiva costituzione del convenuto, l'inadempimento del lavoratore che si era rifiutato - come da lui indicato nel ricorso - di svolgere l'attività lavorativa richiesta per un periodo di quasi dieci anni).

Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 1460, Cod. Proc. Civ. art. 414 CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)