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Sez. L, Sentenza n. 3980 del 19/02/2014 (Rv. 630391 - 01)

IMPIEGO PUBBLICO - IMPIEGATI REGIONALI, PROVINCIALI, COMUNALI - TUTELA E SICUREZZA SOCIALE - IN GENERE | Indennità premio di servizio - Dipendenti dei disciolti patronati scolastici - Assunzione diretta da parte del Comune, subentrante nel servizio - Ricongiunzione dei periodi di servizio - Condizioni - Personale assunto dal Comune di Roma anteriormente alla soppressione dei patronati - Esclusione.
Stato
decisa il 2014-02-19
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/630391-01

IMPIEGO PUBBLICO - IMPIEGATI REGIONALI, PROVINCIALI, COMUNALI - TUTELA E SICUREZZA SOCIALE - IN GENERE

In materia d'indennità premio di servizio, per la ricongiunzione dei periodi svolti alle dipendenze dei patronati scolastici con quelli alle dipendenze dei Comuni a seguito dello svolgimento diretto da parte dell'ente locale del servizio di refezione scolastico ed assunzione del relativo personale, l'applicazione della disciplina di cui all'art. 2, comma 4, della legge 27 ottobre 1988, n. 482, è subordinata alla circostanza che il personale provenga da enti soppressi con legge regionale oppure che si tratti di personale transitato alle regioni per effetto del trasferimento delle funzioni dallo Stato. Ne consegue che la ricongiunzione non si applica agli ex dipendenti dei patronati scolastici immessi in servizio presso il Comune di Roma prima della soppressione dei patronati medesimi, disposta con l'art. 45, secondo comma, del d.P.R. 24 luglio 1977, n. 616 e delle leggi reg. Lazio 6 novembre del 1978, n. 66, e 3 settembre 1979, n. 61, che hanno dato attuazione al citato decreto.

Riferimenti normativi: Legge 27/10/1988 num. 482 art. 2 com. 4 CORTE COST., DPR 24/07/1977 num. 616 art. 45 com. 2, Legge Reg. Lazio 06/11/1978 num. 66, Legge Reg. Lazio 03/09/1979 num. 61

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)