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Sez. L, Sentenza n. 4141 del 22/03/2001 (Rv. 545033 - 01)

IMPIEGO PUBBLICO - IMPIEGATI REGIONALI, PROVINCIALI, COMUNALI - TUTELA E SICUREZZA SOCIALE - IN GENERE | Personale del Comune - Liquidazione dell'indennità premio di servizio - Riscatto dei periodi di servizi prestati alle dipendenze dei disciolti patronati scolastici - Diritto - Sussistenza - Fondamento.
Stato
decisa il 2001-03-22
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/545033-01

IMPIEGO PUBBLICO - IMPIEGATI REGIONALI, PROVINCIALI, COMUNALI - TUTELA E SICUREZZA SOCIALE - IN GENERE

La disciplina dei rapporti previdenziali dettata per il caso di trasferimenti dei dipendenti degli enti soppressi (nella specie, patronati scolastici) - con passaggio diretto del personale al nuovo datore di lavoro (nella specie, il Comune) e devoluzione a questo delle somme corrispondenti all'indennità di quiescenza maturata -, non si applica nei confronti dei lavoratori che all'epoca della soppressione avessero già concluso il rapporto di lavoro col patronato per intraprenderne altro e diverso col Comune e di quelli la cui assunzione presso il nuovo ente sia avvenuta non per trasferimento ma a seguito di concorso e, anche dopo l'entrata in vigore della legge n.482 del 1988, il trattamento di fine rapporto continua ad essere disciplinato dalle norme particolari che concernono le varie ipotesi; pertanto, poiché i casi e i presupposti di esercizio della facoltà di riscatto oneroso, ai fini dell'indennità premio di servizio, sono quelli di cui all'art.12 della legge n. 152 del 1968, può essere riscattato, in base al combinato disposto degli artt. 47 e 67 del R.D.L. n. 680 del 1938, il servizio prestato alle dipendenze dei disciolti patronati scolastici, enti di diritto pubblico ai sensi dell'art. 2 legge n. 261 del 1958.

Riferimenti normativi: Legge 08/03/1968 num. 152 art. 12 CORTE COST., Legge 27/10/1988 num. 482 CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)