Sez. 3, Sentenza n. 2619 del 13/03/1987 (Rv. 451739 - 01)
CONTRATTI AGRARI - REGIME VINCOLISTICO (PROROGA E BLOCCO) - RINUNZIA - RAPPORTO DI COLONIA - IMPUGNAZIONE DELLA RINUNZIA ALLA PROROGA - TERMINE - DECORRENZA.*
CONTRATTI AGRARI - REGIME VINCOLISTICO (PROROGA E BLOCCO) - RINUNZIA - RAPPORTO DI COLONIA - IMPUGNAZIONE DELLA RINUNZIA ALLA PROROGA - TERMINE - DECORRENZA.*
Il termine di sei mesi per l'impugnativa della rinuncia alla proroga del rapporto di Colonia o comunque alla sua continuazione da parte del colono decorre dalla data di cessazione del rapporto giuridico e cioè dalla data indicata nell'atto con cui interviene la rinuncia alla relativa continuazione e non da un qualsiasi eventuale periodo di sopravvivenza di fatto del medesimo rapporto dopo la relativa cessazione, espressamente pattuita. (V 2424/77, mass n 386135; (V 1534/77, mass n 385246; (V 2503/75, mass n 376414; (Conf 198/80, mass n 403590).*
Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 2113 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)