Sez. 2, Sentenza n. 1507 del 19/04/1975 (Rv. 375103 - 01)
DIRITTI REALI - PROPRIETA - LIMITAZIONI LEGALI DELLA PROPRIETA - RAPPORTI DI VICINATO - MURO - COSTRUZIONI IN ADERENZA - IN GENERE - NOZIONE - LIMITI - UTILIZZAZIONE DEL MURO.*
DIRITTI REALI - PROPRIETA - LIMITAZIONI LEGALI DELLA PROPRIETA - RAPPORTI DI VICINATO - MURO - COSTRUZIONI IN ADERENZA - IN GENERE - NOZIONE - LIMITI - UTILIZZAZIONE DEL MURO.*
Per la costruzione in aderenza si richiede che non ricorra alcuna utilizzazione del muro del vicino e che la nuova fabbrica sia completamente autonoma (sia strutturalmente e strumentalmente, che funzionalmente) dalla costruzione preesistente. Per modo che, ogni qualvolta vi sia utilizzazione del muro del vicino, deve ritenersi che la nuova fabbrica non possa considerarsi in maniera dissimile dalla edificazione in appoggio, mancando, in tal caso, la suddetta completa autonomia, in quanto il perimento o la demolizione della fabbrica preesistente non potrebbero verificarsi senza che la integrita e l'autosufficienza della nuova costruzione ne fossero compromesse. (V 1577/67, mass n 328358).*
Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 877
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)