Sez. 2, Sentenza n. 1577 del 26/06/1967 (Rv. 328358 - 01)
LIMITAZIONI DEL DIRITTO REALE DI PROPRIETA (RAPPORTI DI VICINATO) - COSTRUZIONI IN ADERENZA - IN GENERE - NOZIONE - UTILIZZAZIONE DEL MURO IN MODO CHE IL NUOVO FABBRICATO NON POSSA RIMANERE INTEGRO COL VENIR MENO DI ESSO - ESCLUSIONE.*
LIMITAZIONI DEL DIRITTO REALE DI PROPRIETA (RAPPORTI DI VICINATO) - COSTRUZIONI IN ADERENZA - IN GENERE - NOZIONE - UTILIZZAZIONE DEL MURO IN MODO CHE IL NUOVO FABBRICATO NON POSSA RIMANERE INTEGRO COL VENIR MENO DI ESSO - ESCLUSIONE.*
Il concetto di costruzione in aderenza presuppone soltanto un'autonomia strutturale o strumentale della costruzione stessa e non anche un'autonomia funzionale, ossia non e richiesto che l'edificio in aderenza abbia un muro perimetrale di spessore sufficiente per assolvere, oltre alla indispensabile funzione portante, anche quella di coibenza termica e resistenza ad eventuali spinte e sollecitazioni laterali. Se, pero, il muro del vicino venga utilizzato in modo che il nuovo fabbricato non possa rimanere integro col venir meno del muro stesso, assumendo cosi quest'ultimo la medesima funzione esercitata nell'ipotesi di costruzione in appoggio, viene a mancare quella autonomia del nuovo fabbricato, che da ad esso il carattere di costruzione in aderenza nel senso voluto dall'art. 877 cod.civ.*
Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 877
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)