Sez. 1, Sentenza n. 8326 del 21/04/2005 (Rv. 580419 - 01)
SANZIONI AMMINISTRATIVE - APPLICAZIONE - ORDINANZA - IN GENERE | Disciplina regionale del procedimento amministrativo sanzionatorio in materia di caccia - Legge della Regione Toscana n. 3 del 1994 - Ordinanza ingiunzione - Preventivo affidamento, all'organo accertatore, di attività istruttoria - Legittimità - Sindacato giurisdizionale - Salvezza.
SANZIONI AMMINISTRATIVE - APPLICAZIONE - ORDINANZA - IN GENERE
In tema di sanzioni amministrative nella materia della caccia, anche in relazione al procedimento amministrativo, che si svolge in contraddittorio con l'interessato, disciplinato (sulla falsariga dell'art. 18 della legge 24 novembre 1981, n. 689) dall'art. 56, secondo comma, della legge della Regione Toscana 12 gennaio 1994, n. 3 (recante il recepimento della legge statale 11 febbraio 1992, n. 157, sulla protezione della fauna selvatica omeoterma e sul prelievo venatorio), vale il principio per cui l'ordinanza ingiunzione deve ritenersi legittimamente emessa anche quando l'autorità amministrativa emittente (nella specie, la Provincia), esercitando facoltà discrezionali non espressamente vietate dalla legge ed in ossequio al principio della completezza dell'istruttoria, ove non ritenga di avere elementi sufficienti per l'archiviazione, faccia istruire il caso dall'organo accertatore e, condividendone le ragioni, emetta il provvedimento sanzionatorio sulla base delle osservazioni di detto organo, fermo restando che, in attuazione del diritto alla tutela giurisdizionale, qualsiasi vizio del procedimento sanzionatorio, al pari di qualunque accertamento dell'autorità medesima, è assoggettato al sindacato del giudice dell'opposizione, ove questi ne sia ritualmente e tempestivamente investito con i motivi dell'opposizione stessa.
Riferimenti normativi: Legge 24/11/1981 num. 689 art. 18 CORTE COST. PENDENTE, Legge 11/02/1992 num. 157 CORTE COST., Legge Reg. Toscana 12/01/1994 num. 3 art. 56
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)