Sez. 1, Sentenza n. 1600 del 21/02/1997 (Rv. 502592 - 01)
SANZIONI AMMINISTRATIVE - APPLICAZIONE - ORDINANZA - IN GENERE | Contenuto - Requisiti - Preventivo affidamento, all'organo accertatore, di attività istruttoria - Ammissibilità - Successiva riproduzione delle osservazioni consequenziali conclusive del suddetto organo, o stesura di una difforme autonoma valutazione - Legittimità - Fattispecie in tema di ordinanza Prefettizia per infrazione al codice della strada.
SANZIONI AMMINISTRATIVE - APPLICAZIONE - ORDINANZA - IN GENERE
L'ordinanza - ingiunzione, irrogativa di sanzione amministrativa pecuniaria, deve ritenersi legittimamente emessa - per quanto attiene alle modalità attraverso cui si perviene alla sua redazione - qualora l'autorità amministrativa emittente la stessa (nella specie, il Prefetto, trattandosi d'infrazione al codice della strada), ove non ritenga di avere elementi sufficienti per l'archiviazione, faccia istruire il caso dall'organo accertatore e, condividendone le ragioni, emetta l'indicata ordinanza o riproducendo nella motivazione le osservazioni di detto organo o, qualora non ne ritenga del tutto corretta la formulazione, stendendo una diversa motivazione, secondo proprie autonome valutazioni, in quanto in entrambe le ipotesi la parte motiva dell'atto è imputabile all'autorità amministrativa emanante l'ordinanza.
Riferimenti normativi: Legge 24/11/1981 num. 689 art. 18 CORTE COST. PENDENTE
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)