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Sez. U, Sentenza n. 2105 del 24/05/1975 (Rv. 375847 - 01)

DIRITTI REALI - PROPRIETA - LIMITAZIONI LEGALI DELLA PROPRIETA - RAPPORTI DI VICINATO - NORME DI EDILIZIA - PIANI DI RICOSTRUZIONE - PIANI DI RISANAMENTO - VIOLAZIONE - DEMOLIZIONE ED ORDINE DI RIDUZIONE IN PRISTINO - POTERE DELL'AGO - CONDIZIONI - LIMITI.*
Stato
decisa il 1975-05-24
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/375847-01

DIRITTI REALI - PROPRIETA - LIMITAZIONI LEGALI DELLA PROPRIETA - RAPPORTI DI VICINATO - NORME DI EDILIZIA - PIANI DI RICOSTRUZIONE - PIANI DI RISANAMENTO - VIOLAZIONE - DEMOLIZIONE ED ORDINE DI RIDUZIONE IN PRISTINO - POTERE DELL'AGO - CONDIZIONI - LIMITI.*

La natura precettiva dei piani di risanamento e dei relativi piani particolareggiati ed il carattere di pubblica utilita che contraddistingue gli edifici costruiti nell'ambito delle direttive impartite da tali piani non privano il giudice ordinario del potere di ordinare la demolizione o l'arretramento dei detti fabbricati, quando cio sia reso necessario dalla esigenza di garantire la osservanza di norme dettate dal codice civile o dai regolamenti edilizi che i piano non abbiano inteso derogare e purche le statuizioni del giudice non violino i limiti minimi e massimi di altezza o di distanza ed in genere le modalita costruttive fissate dai piani medesimi. (nella specie, il giudice del merito aveva ordinato l'arretramento di un fabbricato costruito in esecuzione del piano di risanamento del quartiere S Romano di Ferrara, approvato con RDL 19 dicembre 1936 n 2417, in quanto edificato in violazione delle distanze legali stabilite dal codice civile rispetto alla finestra di un edificio contiguo. La SC ha confermato tale statuizione, escludendo il difetto di giurisdizione dell'AGO prospettato dal ricorrente, sul rilievo che il suddetto piano ed il relativo piano particolareggiato non conteneva alcuna deroga a tale distanza ed, inoltre, non dettavano Disposizioni tassative in ordine alle modalita costruttive del fabbricato di cui era stato ordinato l'arretramento, ma, al contrario, prescrivevano soltanto limiti minimi e massimi di altezza e di allineamento entro i quali la impresa avrebbe potuto adottare la soluzione costruttiva necessaria al rispetto della cennata distanza). (V 1559/72, mass n 358269).*

Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 871, Cod. Civ. art. 872 CORTE COST., Cod. Civ. art. 873, Cod. Civ. art. 906, Cod. Civ. art. 907 CORTE COST., Regio Decr. Legge 19/12/1936 num. 2417, Legge 17/08/1942 num. 1150 art. 7 CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)