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Sez. U, Sentenza n. 1559 del 22/05/1972 (Rv. 358269 - 01)

DIRITTI REALI - PROPRIETA - LIMITAZIONI LEGALI DELLA PROPRIETA - RAPPORTI DI VICINATO - NORME DI EDILIZIA - REGOLAMENTI EDILIZI COMUNALI - IN GENERE - NORME PRESCRIVENTI L'OSSERVANZA DI DETERMINATE DISTANZE DAL CONFINE DEL FONDO NELLE COSTRUZIONI - AMMISSIBILITA.*
Stato
decisa il 1972-05-22
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/358269-01

DIRITTI REALI - PROPRIETA - LIMITAZIONI LEGALI DELLA PROPRIETA - RAPPORTI DI VICINATO - NORME DI EDILIZIA - REGOLAMENTI EDILIZI COMUNALI - IN GENERE - NORME PRESCRIVENTI L'OSSERVANZA DI DETERMINATE DISTANZE DAL CONFINE DEL FONDO NELLE COSTRUZIONI - AMMISSIBILITA.*

Le norme dei regolamenti edilizi comunali possono prescrivere non soltanto che fra le costruzioni su beni finitimi intercorrano distanze maggiori di quelle stabilite dal codice civile, ma anche che si costruisca ad una determinata distanza dal confine del fondo, vietando, in tal modo costruzioni in aderenza.*

Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 873, Cod. Civ. art. 871, Legge 17/08/1942 num. 1150 art. 7 CORTE COST., Cod. Civ. art. 872 CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)