Sez. L, Sentenza n. 4823 del 05/10/1985 (Rv. 442230 - 01)
PROCEDIMENTI SPECIALI - PROCEDIMENTI IN MATERIA DI LAVORO E DI PREVIDENZA (NUOVO RITO) - IMPUGNAZIONI - APPELLO - PROVE NUOVE - IN GENERE - CONSULENZA TECNICA DI PARTE - PRODUZIONE IN APPELLO - AMMISSIBILITÀ - LIMITI.*
PROCEDIMENTI SPECIALI - PROCEDIMENTI IN MATERIA DI LAVORO E DI PREVIDENZA (NUOVO RITO) - IMPUGNAZIONI - APPELLO - PROVE NUOVE - IN GENERE - CONSULENZA TECNICA DI PARTE - PRODUZIONE IN APPELLO - AMMISSIBILITÀ - LIMITI.*
La consulenza di parte, che, per la sua specifica natura di allegazione difensiva tecnica in riferimento alla consulenza di ufficio, non può ricomprendersi tra i documenti probatori di cui è ammessa la produzione nel giudizio di secondo grado secondo il rito del lavoro, deve tuttavia ritenersi ritualmente acquisita al processo, ove prodotta con l'atto d'appello ed in esso richiamata senza specifica eccezione della controparte al riguardo. (Conf 7175/83, mass n 431785).*
Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 201 CORTE COST., Cod. Proc. Civ. art. 437 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)