Sez. L, Sentenza n. 7175 del 29/11/1983 (Rv. 431785 - 01)
PROCEDIMENTI SPECIALI - PROCEDIMENTI IN MATERIA DI LAVORO E DI PREVIDENZA (NUOVO RITO) - IMPUGNAZIONI - APPELLO - PROVE NUOVE - IN GENERE - CONSULENZA TECNICA DI PARTE DI PRIMO GRADO - PRODUZIONE IN APPELLO - AMMISSIBILITÀ - ESCLUSIONE - LIMITI.*
PROCEDIMENTI SPECIALI - PROCEDIMENTI IN MATERIA DI LAVORO E DI PREVIDENZA (NUOVO RITO) - IMPUGNAZIONI - APPELLO - PROVE NUOVE - IN GENERE - CONSULENZA TECNICA DI PARTE DI PRIMO GRADO - PRODUZIONE IN APPELLO - AMMISSIBILITÀ - ESCLUSIONE - LIMITI.*
La consulenza di parte relativa all'elaborato del consulente di ufficio del primo grado di giudizio per la sua specifica natura di allegazione difensiva tecnica in riferimento alla consulenza di ufficio non può ricomprendersi tra i documenti probatori di cui è ammessa la produzione nel processo di appello secondo il rito del lavoro; essa, peraltro, ove prodotta con l'atto di appello ed in esso richiamata senza specifica eccezione della controparte al riguardo, deve ritenersi ritualmente acquisita al processo.*
Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 201 CORTE COST., Cod. Proc. Civ. art. 437 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)