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Sez. L, Sentenza n. 3411 del 20/07/1989 (Rv. 463431 - 01)

LAVORO - LAVORO SUBORDINATO - CONTRATTO COLLETTIVO - INTERPRETAZIONE - SINDACATO IN SEDE DI LEGITTIMITÀ - LIMITI.*
Stato
decisa il 1989-07-20
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/463431-01

LAVORO - LAVORO SUBORDINATO - CONTRATTO COLLETTIVO - INTERPRETAZIONE - SINDACATO IN SEDE DI LEGITTIMITÀ - LIMITI.*

L'interpretazione delle Disposizioni di contratti collettivi di diritto comune, compiuta dal giudice del merito, è incensurabile in Sede di legittimità, se rispettosa dei criteri legali di ermeneutica contrattuale e sorretta da motivazione immune da vizi. (nella specie, l'impugnata sentenza - confermata dalla S.C. - aveva ritenuto che la S.e.C.i., con l'accordo aziendale 27 ottobre 1980, avesse assunto l'Obbligo di anticipare ai dipendenti il trattamento di C.i.G. in ogni ipotesi di sospensione del lavoro, indipendentemente dal motivo per il quale la stessa C.i.G. sarebbe stata richiesta). (Conf 1896/89, mass n 462551; (Conf 989/89, mass n 461961).*

Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 1362, Cod. Civ. art. 2069, Cod. Proc. Civ. art. 360 CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)