Sez. L - , Sentenza n. 26091 del 02/11/2017 (Rv. 646141 - 01)
IMPUGNAZIONI CIVILI - IMPUGNAZIONI IN GENERALE - NOTIFICAZIONE - DELL'ATTO DI IMPUGNAZIONE - LUOGO DI NOTIFICAZIONE - IN GENERE | Elezione di domicilio ex art. 330 c.p.c. presso professionista diverso dal precedente - Mancata revoca del mandato rilasciato per tutti gli eventuali gradi di giudizio - Notifica dell'atto d'impugnazione eseguita presso il primo difensore - Conseguenze - Inesistenza della notifica - Esclusione - Nullità - Sussistenza - Costitituzione in giudizio della parte - Sanatoria - Ammissibilità.
IMPUGNAZIONI CIVILI - IMPUGNAZIONI IN GENERALE - NOTIFICAZIONE - DELL'ATTO DI IMPUGNAZIONE - LUOGO DI NOTIFICAZIONE - IN GENERE
Nel caso in cui nella notificazione della sentenza la parte elegga domicilio a norma dell'art. 330 c.p.c. presso un professionista diverso da quello che l'aveva difesa ed ove essa aveva eletto domicilio nel precedente corso di giudizio, senza espressamente revocare anche il mandato defensionale rilasciato al primo avvocato per tutti gli eventuali gradi del medesimo giudizio, la notifica dell'atto d'impugnazione eseguita nello studio di quel primo avvocato è nulla, ma non giuridicamente inesistente, con la conseguenza che il relativo vizio è sanato dalla costituzione nel giudizio d'impugnazione della parte cui la notificazione era destinata.
Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 330 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)