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Sez. L - , Sentenza n. 14100 del 01/06/2018 (Rv. 649236 - 01)

PROCEDIMENTO CIVILE - NOTIFICAZIONE - PRESSO IL DOMICILIATARIO | Morte del procuratore domiciliatario - Precedente elezione di domicilio - Inefficacia - Notifica dell'impugnazione - Alla parte personalmente - Necessità - Notifica al domicilio "extra districtum" del procuratore costituito - Nullità - Sanabilità - Costituzione del destinatario o rinnovazione ex art. 291 c.p.c. - Necessità.
Stato
decisa il 2018-06-01
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/649236-01

PROCEDIMENTO CIVILE - NOTIFICAZIONE - PRESSO IL DOMICILIATARIO

La morte del procuratore domiciliatario produce l'inefficacia della dichiarazione di elezione di domicilio e la necessità che la notificazione dell'impugnazione sia eseguita, a norma dell'art. 330, comma 3, c.p.c., alla parte personalmente e non al domicilio fuori circondario del procuratore costituito; tuttavia, la notifica così eseguita non è affetta da inesistenza, ma da nullità, sanabile con la costituzione del destinatario ovvero mediante la rinnovazione ex art. 291 c.p.c.

Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 141 CORTE COST., Cod. Proc. Civ. art. 291 CORTE COST., Cod. Proc. Civ. art. 156, Cod. Proc. Civ. art. 157, Cod. Proc. Civ. art. 160, Cod. Proc. Civ. art. 330 com. 3

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)